Sospensione del processo e messa alla prova

Cass Sez. 2, Sent. n. 32430 del 23/06/2010 Ud. (dep. 30/08/2010 ) Rv. 248615

Definizione anticipata del procedimento - Sospensione del processo e messa alla prova - in genere - Rigetto della richiesta - Giudizio prognostico negativo - Contenuti - Definizione

Il giudizio prognostico negativo che impedisce la sospensione del processo e la messa alla prova non può sostanziarsi nel generico riferimento ai precedenti giudiziari dell'imputato e nel richiamo a un pur specifico episodio delittuoso, senza che sia dato conto dell'essenziale valutazione se la condotta deviante sia espressiva di un sistema di vita o soltanto di un disagio transeunte, benché manifestato con la reiterazione di condotte illecite.


Sez. 2, Sentenza n. 32430 del 2010

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente

Dott. CASUCCI Giuliano - rel. Consigliere

Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere

Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere

Dott. RAGO Geppino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

sul ricorso proposto da:

1) C. F. n. il xx/xx/1992;

avverso la sentenza n. 160/2009 CORTE APP. SEZ. MINORENNI di NAPOLI, del 08/10/2009;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udite in PUBBLICA UDIENZA del 23/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASUCCI Giuliano;

udito il procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per

l’annullamento con rinvio, limitatamente alla mancata messa alla prova; rigetto nel resto;

udito il difensore avv. VILLA RAFFAELE, in sostituzione dell’avv. Affuso, che ha concluso

per l’accoglimento del ricorso.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con sentenza in data 8 ottobre 2009, la Corte d'Appello di Napoli, sezione per i Minorenni,

confermava la sentenza del Tribunale in sede, con la quale gli appellanti L.C. e C. F. erano stati dichiarati colpevoli di concorso nel delitto di rapina aggravata in danno di M.M., M.S. e P.F. e condannati, riconosciuta la diminuente della minore età equivalente all'aggravante, alla pena di due anni di reclusione ed Euro 400,00 di multa.

La Corte territoriale riteneva infondata la richiesta di riconoscimento del beneficio della messa alla prova per l'impossibilità di formulare un giudizio prognostico positivo tenuto conto che C., nel corso del giudizio di primo grado, veniva sottoposto a custodia cautelare per fatto analogo commesso pochi giorni prima e che L. è gravato da vicende giudiziarie messe in evidenza dal primo Giudice.

Per le stesse ragioni non potevano essere ritenuti meritevoli delle attenuanti generiche.

Non ricorrevano i presupposti dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 perché due telefoni

cellulari e un paio di occhiali comportano danni che non possono esser definiti di particolare tenuità.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato C.F., a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ed illogicità della motivazione, per essere stata omessa qualsiasi indagine sulla personalità del minore e sulle ragioni delle condotte devianti originate dall'apprendimento di essere figlio adottivo.

Di qui la necessità di un congruo periodo di esame connaturato all'istituto della messa alla

prova.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Il ricorso è fondato.

La Corte territoriale ha formulato il giudizio prognostico negativo nei confronti del C. sulla

scorta di un generico riferimento a suoi precedenti giudiziari e di un unico specifico episodio delittuoso, antecedente di pochi giorni quello per il quale è processo, ma senza alcuna puntuale valutazione sul dato essenziale ovvero se la condotta deviante costituisca "sistema di vita", piuttosto che espressione di disagio transeunte (collegato a situazioni contingenti) ancorché manifestato da reiterazione di condotte illecite.

Va ribadito che "l'Istituto della messa alla prova presuppone una valutazione di molteplici elementi, ma essenziale è quello dell' occasionalità della condotta deviante, che quindi non deve risultare sistema di vita" (Cass. Sez. 3^. 22.10 - 9.12.2000 n. 45451), occorre altresì che emergano elementi sintomatici della volontà di ravvedimento (Cass. Sez. 3^ 6.6 - 8.7.2008 n. 27754). Ed invero è un sistema di probation applicabile al minore in fase giudiziale anziché in quella esecutiva.

Ne consegue la necessità che il prevenuto dia inizio ad una rimeditazione critica sul passato e rappresenti la disponibilità ad un costruttivo reinserimento nel contesto sociale (cfr. Cass. Sez. 1^, 23.2 - 3.3.2006 n. 7781).

In questo complesso valutativo non può esser trascurato il quadro di riferimento familiare ed in particolare l'atteggiamento degli esercenti la potestà.

Le altre questioni restano assorbite.

La sentenza deve in conseguenza essere annullata, con rinvio alla sezione specializzata della Corte napoletana che, nella piena libertà valutativa propria del giudizio di merito, procede a nuovo giudizio, attenendosi ai principi di diritto enunciati.

 

P.Q.M.

 

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, Sezione per i

minorenni, per nuovo giudizio.

 

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2010.