Segnalazioni

Le segnalazioni per i procedimenti civili innanzi al Tribunale per i minorenni

Il Tribunale per i minorenni, dovendo essere terzo e imparziale, procede di norma soltanto quando una parte pubblica (Pubblico Ministero) o privata (genitore o parente) propone un ricorso.


I Servizi Sociali non sono parte pubblica e perciò non possono proporre ricorso. Essi, però, possono provocare l'iniziativa del P.M. con una segnalazione. Hanno infatti la facoltà - e in alcuni casi l'obbligo - di segnalare all'Autorità giudiziaria minorile le situazioni pregiudizievoli per il minore, che possono richiedere l’adozione di provvedimenti giudiziari nei confronti dei genitori.


Chi può fare le segnalazioni

 

Tutti possono segnalare delle situazioni di pregiudizio o abbandono di minorenni.

La segnalazione non richiede particolari formalità, perciò può essere effettata per iscritto (e depositata o inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni) oppure verbalmente, attraverso apposito ascolto da parte della polizia giudiziaria o anche del Pubblico Ministero di turno.

In alternativa può essere utilizzato il NUMERO VERDE 800-250411, attivo presso gli Uffici Giudiziari Minorili di Taranto.

Il potere generale di segnalazione è poi attribuito dalla legge (art. 1, comma 2, legge 19.7.91, n. 216) specificamente, a determinati pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, quali: carabinieri, polizia, assistenti sociali, insegnanti, dirigenti scolastici, educatori, medici, infermieri, ecc.

Fra le fonti di segnalazione, i Servizi Sociali costituiscono un soggetto particolarmente qualificato. Essi possono attivarsi anche autonomamente nei confronti di minorenni che versino in situazione pregiudizievoli, seppure solo potenziali. In tali casi, i Servizi Sociali possono porre in essere tutte quelle attività ed iniziative ritenute utili, attuando un progetto di intervento a favore del minore e del nucleo familiare.

Perché possano attivarsi autonomamente, i Servizi Sociali devono però acquisire il consenso dei genitori esercenti la potestà ed ascoltare il minore, nonché la loro adesione al progetto elaborato in favore degli stessi. Ove tale consenso e tale adesione non vi siano, o non siano effettivi, subentra l’Autorità giudiziaria minorile, limitando la potestà genitoriale per permettere l’attuazione degli interventi necessari a tutela del minore.

In presenza di un provvedimento del Tribunale per i minorenni, i Servizi Sociali sono tenuti ad intervenire anche in assenza del consenso degli interessati.

La segnalazione al Pubblico Ministero - referente immediato dei Servizi - diventa così strumento fondamentale per la tutela dei diritti dei minori.