Adottabilità - Stato di abbandono

Cass Sez. 1, Sentenza n. 1838 del 26/01/2011 (Rv. 616352)

ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - ACCERTAMENTI - Art. 10, comma secondo, della legge n. 184 del 1983 - Partecipazione delle parti all'attività istruttoria - Audizione del minore - Presenza dei difensori delle altre parti - Necessità - Esclusione SITUAZIONE DI ABBANDONO - Nozione - Configurabilità solo in ipotesi di abbandono materiale - Esclusione -

Cass Sez. 1, Sentenza n. 1838 del 26/01/2011 (Rv. 616352)

Presidente: Luccioli MG. Estensore: Felicetti (Rigetta, App. Palermo, 10/03/2010)

 

In tema di adozione, l'art. 10, comma secondo, della legge 4 maggio 1983 n. 184, come novellato dalla legge 28 marzo 2001 n. 149, il quale dispone che i genitori e in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore possano partecipare a "tutti" gli accertamenti disposti dal tribunale, si riferisce non solo ai tradizionali mezzi d'istruzione probatoria disciplinati dalla sezione III del capo, II, titolo I del libro II del codice di procedura civile, ma a qualunque atto d'indagine che il giudice ritenga di eseguire per iniziativa propria o delle parti al fine di verificare se sussista lo stato di abbandono; esso non è tuttavia applicabile all'audizione del minore, la quale, non rappresentando una testimonianza o un altro atto istruttorio rivolto ad acquisire una risultanza favorevole all'una o all'altra soluzione, bensì un momento formale del procedimento deputato a raccogliere le opinioni ed i bisogni rappresentati dal minore in merito alla vicenda in cui è coinvolto, deve svolgersi in modo tale da garantire l'esercizio effettivo del diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione; ne discende che, costituendo scelta del tutto discrezionale del giudice quella di sentire il minore senza la presenza dei difensori delle altre parti, non costituisce violazione del diritto al contraddittorio il mancato avviso dell'udienza fissata per detta audizione.

La situazione di abbandono, che ai sensi dell'art. 8 della legge n. 184 del 1983 è presupposto necessario per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, comportando il sacrificio dell'esigenza primaria di crescita in seno alla famiglia biologica, è configurabile non solo nei casi di materiale abbandono del minore, ma ogniqualvolta si accerti l'inadeguatezza dei genitori naturali a garantirgli il normale sviluppo psico-fisico, così da far considerare la rescissione del legame familiare come strumento adatto ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva, dovendosi considerare "situazione di abbandono", oltre al rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali, anche una situazione di fatto obiettiva del minore, che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico-fisico, per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine. Pertanto, sussistono i presupposti per la dichiarazione dello stato di abbandono, che non ha alcuna connotazione sanzionatoria delle condotte dei genitori, ma è pronunciata nell'esclusivo interesse del minore, nel caso in cui la madre sia stata spettatrice passiva per anni delle violenze perpetrate dal marito sul predetto, abbia continuato a palesare la sua incapacità di comprendere nella sua estrema gravità il vissuto del figlio e si sia sottratta all'inserimento, a fini di riabilitazione psicologica, in una comunità, così dimostrando la non transitorietà della sua inadeguatezza a prendersene cura.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente -

Dott. FELICETTI Francesco - rel. Consigliere -

Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -

Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -

Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.C. (C.F. (omesso) ), domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Giamporcaro Lorenzo, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente -

contro

S.F. (c.f. (omesso) ), nella qualità di curatore

speciale della minore V.N., elettivamente domiciliata in Roma, Circonvallazione Clodia 171, presso l'avvocato Nardelli Giuseppe, rappresentata e difesa dall'avvocato Miceli Maria Beatrice, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente -

contro

Procura Generale presso la Corte di Appello di Palermo, V.G. ; - intimati -

avverso la sentenza n. 11/2010 della Corte d'Appello di Palermo, depositata il 10/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/2010 dal Consigliere Dott. Francesco Felicetti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. A seguito di confidenze della minore N..V. , nata il (omesso) , alla maestra della scuola materna, su abusi sessuali subiti ad opera del padre G..V. e del fratello minorenne An. , nel dicembre 2006 la minore veniva collocata presso una comunità. La madre della minore, sig.ra A.C. , in un primo tempo negava i fatti con riferimento al marito, dichiarando di avere appreso dalla figlia solo di comportamenti non corretti da parte del fratello. Avviato il processo penale nei confronti del padre - sottoposto a misura cautelare questi veniva condannato alla pena di undici anni e mesi quattro di reclusione, per violenze sessuali anche nei confronti del figlio An. . La sig.ra C..A. solo dopo l'arresto del marito rivelava maltrattamenti a sua volta subiti da parte sua e ammetteva di essere stata a conoscenza delle violenze in danno dei figli da parte del marito. Nell'aprile 2008 il tribunale per i minorenni di Palermo disponeva accertamenti in ordine all'opportunità di dare corso alla richiesta dell'A. di raggiungere in comunità la figlia, verificando la possibilità di un riaffidamento della minore alla madre. All'esito veniva proposto il collocamento in comunità della madre, ma separatamente dalla figlia. Tale decisione non veniva accettata dall'A. e il P. M. presso il tribunale per i minorenni chiedeva che fosse accertato lo stato di adottabilità della minore, che veniva dichiarato con sentenza dell'ottobre 2009, stante la ritenuta incapacità della madre - emergente dal contesto nel quale aveva lasciato vivere la figlia e dagli accertamenti svolti sulla sua personalità e sul rapporto madre-figlia - di prendersi cura di lei. La sig.ra A. proponeva appello lamentando che la minore fosse stata sentita dal tribunale senza darne avviso alle parti e deducendo l'insussistenza dello stato di abbandono. La Corte d'appello, con sentenza depositata il 10 marzo 2010, notificata il 16 marzo 2010, rigettava il gravame. La sig.ra A. ha proposto ricorso avverso tale sentenza con atto notificato al P.G. presso la Procura della Repubblica di Palermo, alla curatrice speciale della minore ed a V.G. in data 13 aprile 2010 formulando tre motivi. Resiste con controricorso la curatrice speciale della minore.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia l'omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo. Si deduce al riguardo che i giudici di merito non avrebbero adeguatamente accertato lo stato d'abbandono della minore, non valutando l'inadeguatezza della ricorrente all'attualità, ma in relazione a una situazione pregressa e avendo la Corte d'appello omesso di disporre gli accertamenti richiesti e di disporne d'ufficio.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1 e 8, nel testo vigente, per non avere la Corte d'appello tenuto in effettiva considerazione l'interesse della minore a crescere nella famiglia di origine, come da essa desiderato. Con il terzo motivo si denuncia la violazione del principio del contraddittorio e di difesa, già denunciata in appello, per non essere stati dati al difensore della ricorrente le comunicazioni per l'audizione della minore e degli operatori dei servizi sociali, avendo così potuto il difensore solo visionare i relativi verbali - dai quali oltre tutto risultano le risposte degli operatori, ma non le domande - e non avendo potuto proporre domande. Si lamenta altresì la mancata motivazione della sentenza in ordine alla mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti.

2. Il terzo motivo è pregiudiziale e va pertanto esaminato per primo.

Quanto al profilo attinente alla mancata comunicazione al difensore dell'udienza per l'audizione della minore, la censura è infondata. Questa Corte (Cass. 26 marzo 2010, n. 7282), infatti, ha già statuito che in tema di adozione la L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 10, comma 2, come novellato dalla L. 28 marzo 2001, n. 149, il quale dispone che i genitori e in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore possano partecipare a "tutti" gli accertamenti disposti dal tribunale, si riferisce non solo ai tradizionali mezzi d'istruzione probatoria disciplinati dalla sezione 3^ del capo 2^, titolo 1^ del libro 2^ c.p.c., ma a qualunque atto d'indagine che il giudice ritenga di eseguire per iniziativa propria o delle parti al fine di verificare se sussista lo stato di abbandono, comprendendo anche le indagini e le relazioni affidate ad istituti o altri operatori specializzati. Esso non è tuttavia applicabile all'audizione del minore, la quale, non rappresentando una testimonianza o un altro atto istruttorio rivolto ad acquisire una risultanza favorevole all'una o all'altra soluzione, bensì un momento formale del procedimento deputato a raccogliere le opinioni ed i bisogni rappresentati dal minore in merito alla vicenda in cui è coinvolto, deve svolgersi in modo tale da garantire l'esercizio effettivo del diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione, e quindi con tutte le cautele e le modalità atte ad evitare interferenze, turbamenti e condizionamenti, compresa la facoltà di vietare l'interlocuzione con i genitori e/o con i difensori, nonché di sentire il minore da solo, o ancora quella di delegare l'audizione ad un organo più appropriato e professionalmente più attrezzato. Ne deriva che, costituendo scelta del tutto discrezionale del giudice quella di sentire il minore senza la presenza dei difensori delle altre parti, la dedotta violazione del contraddittorio per il mancato avviso dell'udienza fissata per detta audizione non sussiste.

Quanto al profilo attinente alla mancata comunicazione al difensore della ricorrente dell'audizione degli operatori dei servizi sociali, avendo così potuto il difensore solo visionare i relativi verbali, la censura è inammissibile per genericità, non determinando il mancato avviso la nullità della sentenza, ma solo l'inutilizzabilità dei singoli atti nei limiti in cui si dimostri in relazione a ciascuno di essi lo specifico pregiudizio al diritto di difesa e l'influenza determinante dell'atto nella decisione (Cass. 26 marzo 2010, n. 7281 e 7282 cit.) e non offrendo il motivo alcun elemento in proposito.

3.1. Il primo e il secondo motivo - con i quali si deduce che non sarebbe stato adeguatamente accertato lo stato d'abbandono della minore, non valutando l'inadeguatezza della ricorrente all'attualità, ma in relazione a una situazione pregressa, avendo la Corte d'appello omesso di disporre gli accertamenti richiesti e di disporne d'ufficio, nonché di tenere conto dell'effettivo interesse dalla minore a crescere nella famiglia di origine, come da essa desiderato secondo quanto emerso dalle sue dichiarazioni - vanno esaminati congiuntamente e rigettati.

La L. n. 184 del 1983, art. 1 nel testo novellato dalla L. n. 149 del 2001, attribuisce al diritto del minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia naturale carattere prioritario, considerandola l'ambiente preferenziale per garantirne lo sviluppo psicofisico. Peraltro la situazione di abbandono, che ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 8 è presupposto necessario per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, comportando il sacrificio dell'esigenza primaria di crescita in seno alla famiglia biologica, è configurabile non solo nei casi di materiale abbandono del minore, ma ogniqualvolta si accerti l'inadeguatezza dei genitori naturali a garantirgli il normale sviluppo psico-fisico, così da fare considerare la rescissione del legame familiare come strumento necessario per evitare al minore un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva, dovendosi considerare "situazione di abbandono", oltre al rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali, anche una situazione di fatto obiettiva del minore, che a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo corretto sviluppo psicofisico, per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine (Cass. 31 marzo 2010, n. 7959; 1 febbraio 2005, n. 1996; 7 febbraio 2002, n. 1674). Situazione da accertarsi in base a riscontri obbiettivi ed a valutazioni prognostiche che siano basate su fatti aventi carattere indiziario di sicura valenza probatoria (Cass. 28 giugno 2006, n. 15011; 12 maggio 2006, n. 11019), con valutazione di merito che, se adeguatamente motivata, non è censurabile in sede di giudizio di cassazione (Cass. 7 febbraio 2002, n. 1674). È infatti del tutto estraneo al giudizio di questa Corte il riesame delle prove e delle valutazioni di merito compiute dalla Corte d'appello, alla quale (come al giudice di primo grado) compete l'individuazione, nell'ambito del materiale probatorio acquisito, degli elementi rilevanti al fine di accertare o negare lo stato di abbandono nel senso sopra indicato e la necessità di fare luogo, nell'interesse esclusivo del corretto sviluppo psico-fisico del minore, alla dichiarazione dello stato di adottabilità.

Nel caso di specie la Corte d'appello, con motivazione priva di vizi logici, dopo avere fatto riferimento in narrativa ai punti salienti della motivazione di primo grado, ha ritenuto sufficienti le prove acquisite ai fini del decidere, accertando in base ad esse la non transitorietà e persistenza dell'inadeguatezza della ricorrente a prendersi cura della minore, desumendola innanzitutto dai gravissimi fatti pregressi, costituiti dall'essere stata spettatrice passiva, per oltre dieci anni, delle violenze perpetrate dal marito sulla minore (e sull'altro figlio minore An. ) - da lei conosciute ed a lungo negate - compromettendone gravemente lo sviluppo psico - fisico ed evidenziando in modo inequivocabile la sua incapacità genitoriale. La permanenza di tale inadeguatezza è stata poi desunta dall'essersi essa sottratta, dopo un breve periodo - e con motivazione ritenuta dalla Corte d'appello inaccettabile - all'inserimento a fini di riabilitazione psicologica in una comunità: riabilitazione che i gravissimi fatti pregressi rendevano indispensabile per iniziare un tentativo di recupero di una coscienza e capacità genitoriale che quei fatti escludevano.

In mancanza, la Corte d'appello ha concordato con il giudice di primo grado sui suoi persistenti limiti genitoriali, evidenziati dalla debolezza della sua personalità e dalla sua incapacità di comprendere in tutta la sua gravità il vissuto della figlia. Ne ha quindi tratto la conseguenza - senza alcun intento sanzionatorio, estraneo alla declaratoria di adottabilità, ma nell'esclusivo interesse della minore - con motivazione adeguata, conforme a diritto e priva di vizi logici, della sua incapacità a dare alla figlia il difficile, dovuto sostegno per un futuro normale sviluppo psico - fisico, con la conseguente declaratoria dello stato di adottabilità. Il ricorso deve essere rigettato. In relazione alle particolarità della fattispecie si ravvisano giusti motivi per compensare le spese.

 

P.Q.M.

 

LA CORTE DI CASSAZIONE

 

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 14 dicembre 2010.

 

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2011